Sebbene nelle nostre case i piani cottura siano quasi tutti a gas, c’è da prendere in considerazione al momento dell’acquisto di uno nuovo le altre tipologie con tanto di pro e contro.
Vediamo dunque insieme le differenze tra le varie tipologie.
Il piano cottura a gas è come detto uno dei più diffusi in commercio tuttavia risulta anche essere tra i meno efficaci in quanto ha una potenza pari al 40% ma una dispersione di energia pari al 60%.
I vantaggi principali sono senza dubbio il prezzo, il fatto che possiamo utilizzarli anche se manca la corrente e che è adatto a tutti i tipi di pentole. Tuttavia ci sono molti contro primo tra tutti la pericolosità in caso di perdite di gas, poi il pericolo ustioni, la difficoltà di pulizia.
La seconda tipologia di piano cottura è radiante ovvero il riscaldamento tramite elettricità una resistenza di forma circolare concentrica che si trova su un piano in vetroceramica. La spesa per la corrente dipende naturalmente dall’intensità di calore di cui si usufruisce. I vantaggi di questa tipologia è che non esistono rischi con il gas, la pentola non può ribaltarsi in quanto si tratta di una superficie piana. Gli svantaggi riguardano il costo di acquisto, i costi di gestione e il rischio di lasciare acceso il fornello senza accorgersene.
giovedì 2 agosto 2012
Le differenze tra piano cottura a gas e radiante
Storia dell’albo gestore rifiuti
L’albo Gestore rifiuti fu costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare a seguito del decreto legislativo 5 febbraio 1997. Presso l’albo dovevano iscriversi tutte le imprese che si occupavano della raccolta e smaltimento rifiuti sia a titolo professionale che per conto di terzi che potevano essere commercianti o intermediari.
L’albo gestore rifiuti è articolato in un comitato nazionale che ha la sede sempre presso il ministero, e che ha come funzione l’indirizzo e il coordinamento delle attività delle sezioni regionali le quali invece risiedono presso le camere di commercio dei capolouoghi. In base all'articolo 30 del D.Lgs 22/97, tutte le imorese che facevano parte del settore dei rifiuti avevano l’obbligo di iscriversi all’albo. La durata dell’iscrizione è di 5 anni e richiede una garanzia finanziaria che ha come scopo quello di rimborsare lo stato in caso di danni di varia entità. In un certo senso possiamo dire che l’albo abbia il compito di assicurarsi che le imprese impegnate nella raccolta e smaltimento rifiuti abbiano idoneità tecnica e capacità finanziaria. In seguito con la riforma delle norme in materia di gestione dei rifiuti, l'articolo 212 del decreto legislativo 152/06 è stato istituito l’albo nazionale gestori ambientali che va a sostituire quello precedente.
Con l’istituzione del nuovo albo sono state aggiunte nuove funzioni a quest’ultimo sempre in funzione di un miglioramento e maggiore controllo delle imprese di settore.